Comitato studentesco

I Rappresentanti di classe degli studenti possono costituire un comitato studentesco di istituto (art. 13 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 279). Esso può riunirsi all'interno della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, previa autorizzazione del dirigente scolastico ed ha il compito di convocare l'assemblea studentesca di istituto e di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea.